Art. 1.
(Definizioni).

      1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge, si intende per:

          a) personale esposto all'amianto, il personale addetto a operazioni di manipolazione dell'amianto a scopo di individuazione dei siti, di bonifica e di smaltimento ovvero il personale addetto alla manutenzione e al controllo delle navi militari e mercantili, ove esiste presenza di amianto, anche se incapsulato e messo in sicurezza;

          b) personale che è stato esposto all'amianto, il personale che, a qualsiasi titolo, ha manipolato amianto ovvero vi è stato a contatto in modo diretto o indiretto.